Domenica, 22 Dicembre 2024

Linee guida per l’applicazione della Banca delle ore solidale. Raggiunto l'accordo

In allegato l’accordo raggiunto in data odierna tra Fim, Fiom, Uilm nazionali, Federmeccanica e Assistal sulle linee guida per l’applicazione della Banca delle ore solidale.

Alleghiamo anche la lettera con la quale informiamo il Ministero del Lavoro e l’Inps nazionale dell’accordo raggiunto al fine di agevolarne l’utilizzo nel rapporto con le Inps territoriali e gli Uffici provinciali del Lavoro.

Alleghiamo inoltre un volantino da distribuire nei luoghi di lavoro e una nota esplicativa dell’Ufficio sindacale per le strutture e per i delegati.


Linee guida per l’applicazione della Banca delle ore solidale

In data 26 aprile così come stabilito nel CCNL 26 novembre 2016 (Sezione Quarta, Titolo III, Orario di Lavoro ) su Ferie e Par solidali sono state sottoscritte tra Fim Fiom Uilm e Federmeccanica e Assistal le “Linee guida per l’applicazione della Banca delle ore solidale” prevista dall’art. 24 Dlg. 14 settembre 2015, n. 151.


L’intesa è utile per la regolamentazione della materia da adottare nelle singole realtà aziendali.

La possibilità di ricorso alla Banca delle ore solidale oltre a quanto previsto dalla legge (assistenza dei figli minori che necessitano di cure costanti) con l'intesa è ampliata anche a tutti i casi di grave necessità nei quali azienda e colleghi abbiano convenuto di aiutare i lavoratori attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito,  di quote di Par accantonati in conto ore e di ferie aggiuntive monetizzabili.

L’istituto può essere attivato dalla RSU o dai lavoratori previo consenso dei beneficiari che dovranno fornire adeguata liberatoria.

L’azienda informerà tutti i lavoratori dell’attivazione della Banca ore solidale e riceverà dagli stessi le eventuali adesioni.

Le ferie aggiuntive e i Par cedibili sono esclusivamente quelli per le quali non è stata versata la contribuzione previdenziale.

Ferie e Par ceduti confluiscono nella Banca delle ore con il valore della retribuzione percepita dal lavoratore al momento della cessione.

Il numero di ore complessive a cui avrà diritto il lavoratore fruitore dei permessi dovrà essere determinato dividendo l'importo raccolto con la retribuzione oraria del lavoratore beneficiario.

Le ore vengono cedute al loro importo retributivo nominale in quanto non devono esserci scostamenti tra la tassazione e la contribuzione dovute dal lavoratore cedente e quelle applicate al lavoratore beneficiario.

L’accordo tra azienda e RSU dovrà definire tutti gli aspetti regolatori come specificati nelle linee guida (causale, periodi, modalità di gestione).

Per la definizione degli accordi è utile sapere che gli stessi concorrono al beneficio degli sgravi contributivi, previsti in via sperimentale con il decreto emesso dal Ministero del Lavoro il 14 settembre 2017; tali benefici sono riconosciuti alle imprese del settore privato che prevedono, oltre che forme di partecipazione, anche istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e privata nei contratti aziendali. Ne possono beneficiare le imprese che depositano gli accordi dal 1 gennaio 2017 al 31 agosto 2018 fino alla copertura di 110 milioni per l'anno 2017 e 110 milioni per l'anno 2018.

Questo strumento contrattuale, richiesto in piattaforma e realizzato con il contratto, va ora applicato nelle realtà aziendali in cui si rende necessario.

Ufficio Sindacale Fiom-Cgil Nazionale

Roma 26 marzo 2018







La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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