Il 14 maggio 2016 é sotto pubblicato sul n 112 della Gazzetta Ufficiale il comunicato relativo alla entrata in vigore del decreto 25 marzo 2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, il decreto attuativo che disciplina il regime fiscale sostitutivo ai fini della tassazione agevolata al 10% dei premi di produttività definiti con accordi aziendali o territoriali e delle somme erogate ai fini di partecipazione agli utili dell'impresa.
Segnaliamo che, oltre a quanto già trasmesso con la nota dell'ufficio sindacale del 31 marzo 2016 che il decreto, all'art.7 prevede:
"nella eventualità in cui tali erogazioni si riferiscano ..... al 2015, l'applicazione del regime di favore é comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge 208/15 e dal presente decreto ..... il deposito dei contratti qualora non effettuato deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione del presente decreto nella Gazetta Ufficiale".
Di conseguenza la data entro cui depositare gli accordi non ancora depositati
é tassativamente il 16 giugno 2016
Per le erogazioni dal 2016 il termine entro cui depositare gli accordi é quello di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.
Sugli altri contenuti del decreto rinviamo alla precedente nota dell'ufficio sindacale del 31 marzo 2016, riepilogativa dei contenuti del decreto, che alleghiamo con il decreto stesso.
Fiom-Cgil nazionale
Roma 6 giugno 2016
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