L'Inps – a distanza di un anno dall'approvazione del decreto legislativo “Misure per la conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” – ha emesso la circolare applicativa che regolamenta l'art.24 del D.lgs 80/15 relativo al diritto ad assentarsi dal lavoro con un congedo retribuito e la copertura della contribuzione figurativa per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato vittime di violenza di genere.
L'art. 24 del D. lgs 80/15 prevede il diritto:
ad assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di tre mesi per svolgere i percorsi di protezione certificati;
il riconoscimento di una indennità sostitutiva corrispondente all'ultima retribuzione;
il riconoscimento della contribuzione figurativa.
La circolare Inps n 65 del 15/4/2016 definisce che il congedo spetta:
per un massimo di 90 giorni lavorativi, in modalità giornaliera o oraria (minimo di 4 ore giornaliere in assenza di contrattazione);
non è fruibile nei giorni in cui non c'è attività lavorativa o dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
è fruibile entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione.
Questo diritto è esercitabile per le lavoratrici del settore privato e pubblico a condizione che:
siano titolari di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l'attività lavorativa;
siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalla Case Rifugio.
La lavoratrice ha diritto
al pagamento dell'indennità pari al 100% dell'ultima retribuzione per le giornate o le ore di congedo usufruite
la contribuzione figurativa per il periodo di congedo usufruito.
L'azienda è tenuta ad anticipare la retribuzione con le stesse regole previste per la maternità.
Sono escluse le lavoratrici domestiche mentre quelle con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto al solo congedo senza il pagamento dell'indennità e riconoscimento della
contribuzione figurativa.
La lavoratrice, nei confronti dell'azienda, per aver diritto al congedo e alla relativa indennità deve:
preavvisare almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità;
indicare la data di inizio e di fine del periodo di congedo;
consegnare la certificazione relativa al percorso di protezione.
In allegato il decreto legislativo 80/2015 e la circolare Inps n 65
Fiom nazionale
Roma, 19 aprile 2016