1- Congedo parentale: cumulabilità con altri permessi (circolare Inps n.6704/2015)
In assenza di contrattazione collettiva, nazionale e/o aziendale, il decreto legislativo n. 80/2015 ha fissato, all'art.7, i limiti della frazionabilità del congedo parentale a ore nella misura "pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale" (quattro ore).
Con il messaggio n 6704/2015 l'Inps ha definito le modalità operative per la fruizione del congedo parentale su base oraria e la cumulabilità con altri permessi. L'utilizzo in contemporanea del congedo:
a) é consentito in caso di:
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permessi orari per assistenza ai familiari, anche se minori;
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permessi orari del lavoratore con disabilità.
b) non é consentito in caso di:
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congedo ad ore per un altro figlio;
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riposi per allattamento (anche se riguardano un altro figlio);
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permessi orari presi in alternativa all'estensione del congedo, seppure riferiti ad un altro figlio ( incluso il caso che si tratti di un secondo figlio con disabilità).
La Fiom, con l'accordo del 15 aprile 2015 (in allegato) ha contrattato la frazionabilità del congedo parentale in due ore giornaliere nelle aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica ed ha chiesto a Federmeccanica, con la presentazione della piattaforma, e intende chiedere alle altre associazioni imprenditoriali (delle imprese cooperative, orafe e artigiane) di categoria firmatarie di CCNL di definire, con accordi collettivi, una frazionabilità del congedo parentale in grado di sostenere il diritto alla maternità e alla paternità delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici.
2- Esonero/sgravio contributivo per i nuovi assunti (circolare Inps n.178/2015)
L'esonero/sgravio contributivo per i neoassunti previsto dalla Legge di Stabilità 2015 non è cumulabile con gli incentivi percepiti dalle imprese per assunzioni di:
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lavoratori over 50, disoccupati da più di 12 mesi;
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donne prive di impiego continuativo da oltre 24 mesi o di impiego da almeno 6 mesi e residenti in zone svantaggiate.
In caso di cambio appalto le aziende non hanno diritto all'esonero/sgravio contributivo per il dipendente, assunto a tempo indeterminato, che transita dall'azienda cedente all'azienda subentrante.
Ufficio Sindacale Fiom Nazionale
Roma 9 novembre 2015