Ai lavoratori dipendenti, con una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore l’importo di 1.538€, e che non siano titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, è riconosciuta per il tramite il datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150€.
Tale indennità è riconosciuta in modo automatico, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni sopra indicate e del reddito di cittadinanza.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 26 settembre 2022