Sabato, 23 Novembre 2024

Esonero contributivo del 50% per le lavoratrici madri

Art. 1 comma 137 Legge 30 dicembre 2021, n.234

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 -legge di bilancio 2022- ha previsto in via sperimentale e quindi per il solo anno 2022, l’esonero pari al 50% del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio.

L’esonero del 50% è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data del rientro al lavoro ed è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato e senza benefici in capo al datore di lavoro.

L’agevolazione è retroattiva dal 1 gennaio 2022, pertanto le lavoratrici madri rientrate al lavoro dopo la maternità nel corso dell’anno 2022 potranno recuperare in modo retroattivo i contributi versati in eccesso e conguagliati dall’azienda.

Rimane invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e quindi senza generare penalizzazioni rispetto al futuro calcolo pensionistico.

La norma si rivolge a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino al lavoro dopo il congedo di maternità obbligatoria.

Sono compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato, i part-time, i contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia, i contratti di somministrazione, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Ai fini del riconoscimento, è necessario che la lavoratrice madre abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità (Art. 16 Dlgs 26 Marzo 2001, n.151.

Nel caso in cui la lavoratrice, fruisca dell’astensione facoltativa al termine del congedo obbligatorio, la riduzione contributiva trova applicazione alla data di rientro effettivo al lavoro.

Così come l’esonero contributivo spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.

Essendo una misura sperimentale, riguardante per ora il solo anno 2022, ai fini del riconoscimento della riduzione contributiva, il rientro della lavoratrice nel luogo di lavoro  dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022.

La suddetta riduzione è cumulabile con la riduzione contributiva pari all’0,8% sulla quota dei contributi previdenziali e per l’invalidità prevista nella legge di bilancio 2022, nonché con la riduzione pari al 1,2% per i periodi di paga dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 tredicesima compresa.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 22 settembre 2022

 

Tags: ,

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

Iscrizione Newsletter

Ho letto e accetto Termini e condizioni d'uso e Informativa sulla privacy

Search