Il decreto legge 4/2022 (decreto sostegni ter), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 gennaio 2022 interviene con alcuni correttivi in materia di ammortizzatori sociali e con misure di sostegno per la ripresa economica delle imprese ancora in difficoltà.
Art. 22
Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia.
In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del D.L. 207/2012 possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.L. 103/2021 (Cassa COVID), per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.
È previsto un limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Art. 23
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Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
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Viene cancellata la norma che prevedeva la non efficacia dell’esonero della contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale per le imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore a 4.000 dipendenti e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area industriale di crisi complessa.
Aziende che al fine di mantenere la produzione esistente e la stabilità occupazionale abbiano stipulato contratti di solidarietà per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dal 1 gennaio 2022.
In caso di pagamento diretto degli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione, oneri inclusi ad essa connessi sono a carico del datore di lavoro inadempiente.
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Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato, di durata pari o superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi si vedrà sospeso il trattamento di integrazione per la durata del rapporto di lavoro.
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Viene cancellata la norma che prevedeva che per l’anno 2022, il trattamento di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale poteva essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà.
Pertanto, dal 27 gennaio 2022 potrà essere concessa, in caso di esaurimento degli strumenti ordinari, la proroga dell’intervento straordinario per riorganizzazione aziendale sino ad un massimo di 12 mesi e sino ad un massimo di 6 mesi per proroga della causale di crisi.
In caso di esaurimento dello strumento di solidarietà la proroga è concessa per ulteriori 12 mesi.
La proroga è prevista per gli anni 2022, 2023, 2024 e si applica per ciascun anno finanziario.
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In caso dì comunicazione da parte dell’azienda riduzione o sospensione dell’attività produttiva, su richiesta di una delle parti è previsto un esame congiunto avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi di impresa, anche in via telematica.
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La competenza sulla domanda di cassa integrazione ordinaria passa viene trasferita dalla sede territorialmente competente alla sede dell’INPS centrale.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 8 febbraio 2022