E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 20 novembre 2021 la legge 165/2021 di conversione del decreto 127/2021 che riguarda il green pass nei luoghi di lavoro.
Il lavoratore sprovvisto di certificato verde è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del green pass senza effetti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione.
I lavoratori subordinati possono ora decidere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 ed essere, per tutta la durata della relativa validità, esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.
Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da luogo alle sanzioni previste.
In tal caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Aziende con meno di 15 dipendenti:
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.
La sostituzione non comporta conseguenze disciplinari e il lavoratore sospeso mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
p. Fiom-Cgil nazionale
Michele De Palma – Mirco Rota
Roma, 26 novembre 2021