Con il messaggio 1297/2021 l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti rispetto all’introduzione di nuovi periodi di cassa integrazione COVID-19 attraverso il cosiddetto decreto sostegni, n. 41 del 22 marzo 2021.
Il nuovo periodo di trattamenti, viene diversificato sia per quanto riguarda la durata sia per quanto riguarda il periodo di fruizione.
Nello specifico:
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Durata per la Cassa COVID-19 13 settimane dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021;
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Durata per per la Cassa COVID-19 in deroga e assegno ordinario 28 settimane dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021.
Diversamente dai precedenti decreti, le settimane introdotte dal decreto sostegni sono da intendersi aggiuntive alle settimane introdotte dal decreto Bilancio 2021 (13 settimane per la Cassa COVID-19 e 12 settimane per la Cassa COVID-19 in deroga e assegno ordinario).
Infatti non è stato disposto nessun assorbimento parziale o totale dei precedenti periodi sovrapposti.
Pertanto i nuovi periodi di casa integrazione risultano:
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25 settimane di Cassa COVID-19 dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
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40 settimane di Cassa COVID-19 in deroga e assegno ordinario dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Alle nuove settimane possono accedere i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
I trattamenti sono svincolati da un precedente utilizzo degli ammortizzatori riferiti sino al 31 marzo 2021.
Il decreto sostegni ha esteso la possibilità del pagamento diretto in caso di cassa integrazione COVID-19 in deroga a tutte le imprese attraverso il meccanismo del conguaglio contributivo, che in precedenza era concesso alle sole imprese multilocalizzate.
FIOM NAZIONALE
Roma, 30 marzo 2021