Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, viene introdotto dal 1 luglio il divieto di corrispondere ai lavoratori la retribuzione o qualsiasi anticipo di essa attraverso denaro contante.
I mezzi consentiti per la corresponsione della retribuzione sono:
- Bonifico sul conto identificato dal Codice IBAN indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Per rapporto di lavoro si intende qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.civile) indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e della durata del rapporto di lavoro, nonché ogni contratto di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti instaurati per i soci di cooperative.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Le nuove norme introdotte dal 1 luglio 2018 non si applicano ai rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, ne’ a quelli rientranti negli ambiti di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La violazione delle norme da parte del datore di lavoro, sono sanzionate con sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000€ a 5.000€.
Ufficio sindacale Fiom
Roma, 5 luglio 2018