Il Ministero del Lavoro ha emanato, il 25 marzo 2016, il decreto attuativo che disciplina il regime fiscale sostituivo ai fini della tassazione agevolata al 10% dei premi di produttività definiti con gli accordi aziendali o territoriali e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Le disposizioni del decreto valgono per l'anno 2016 e per i periodi di imposta successivi.
La tassazione agevolata al 10%
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si applica a importi complessivi fino a 2.000 euro lordi annui;
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interessa i lavoratori dipendenti con un reddito che non supera, nell'anno precedente l'erogazione, i 50mila euro;
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l'importo complessivo è elevato a 2.500 euro annui per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Il decreto del Ministero definisce i criteri di misurazione degli incrementi - di produttività, reddittività, qualità, efficienza ed innovazione - per la corresponsione del Premio di Risultato e i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:
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la detassazione può essere applicata al salario variabile corrisposto per incrementi di produttività, reddittività, qualità, efficienza ed innovazione;
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gli accordi sindacali devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli obiettivi (aumento della produzione, risparmi di fattori produttivi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario, ricorso a modalità di lavoro flessibile quale il lavoro agile);
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la misurazione e verifica degli obiettivi deve riferirsi a un periodo congruo definito con l'accordo;
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nell'accordo vanno individuati indicatori numerici o di altro genere che consentano la misurazione e la verifica,
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le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dall'impresa sono quelle determinate in base agli utili netti (come previsto dall'art 2102 del codice civile).
Il decreto inoltre indica gli strumenti e le modalità del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (costituzione di gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento, strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi, predisposizione di rapporti periodici su attività svolte e risultati raggiunti).
Inoltre viene stabilito che l'erogazione da parte delle imprese di beni e servizi può avvenire anche attraverso i Voucher (che devono essere utilizzati dal titolare, non possono essere monetizzati, devono riferirsi a una sola voce per l'intero valore e non possono prevedere integrazioni da parte del titolare).
E' necessario che gli accordi aziendali siano depositati in via telematica entro 30 giorni dalla sottoscrizione presso la Direzione Territoriale del Lavoro e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Fiom-Cgil nazionale
Roma 31 marzo 2016