Il 31 Dicembre 2023 è entrato in vigore il Dlgs 30 dicembre 2023 n. 216 (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023 n. 303), dove si ridisegna l’Irpef per l’anno 2024 sulla base della legge delega per la riforma fiscale (Legge 111/2023), che prospetta nel lungo periodo un’ampia revisione dell’Irpef.
Il Dlgs introduce per il solo anno 2024 tre novità:
• L’unificazione del primo e del secondo scaglione d’imposta, con l’applicazione di un’aliquota del 23%;
• L’introduzione di una “franchigia” di 260€ sulle detrazioni per coloro che percepiscono redditi superiori a 50.000€;
• L’equiparazione della no tax area dei redditi di lavoro dipendente con quella dei redditi di pensione.
Con il taglio di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione, che passa dal 25% al 23%, e l’accorpamento dei primi due scaglioni dell’imposta il sistema fiscale viene rimodulato su tre scaglioni:
• fino a 28.00€ aliquota del 23%
• oltre 28.000€ e fino a 50.000€ aliquota del 35%
• oltre i 50.000€ aliquota del 43%
L’accorpamento determina una riduzione dell’Irpef fino ad un massimo di 260€ annui.
Mentre l’equiparazione dell’area di esenzione fiscale con quella dei redditi da pensione, determina per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000€, un risparmio d’imposta fino ad un massimo di 75€ annui.
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali del 19%, (ad esclusione di quelle relative alle spese sanitarie), inerenti le erogazioni liberali ai partiti politici e relative ai premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi, per i contribuenti con un reddito superiore a 50.000€ interviene una riduzione pari a 260€.
Si tratta di una sorta di “franchigia”, dove in pratica rimane detraibile il maggior importo che supera i 260€.
Cuneo Contributivo
Viene confermata per il solo anno 2024 la riduzione del cuneo contributivo del 7% per i redditi fino a 25.000€ e del 6% per i redditi fino a 35.000€.
Rispetto all’anno 2023 scompare il beneficio applicato sulla tredicesima mensilità, che nell’anno stesso beneficiava di un esonero contributivo pari al 3% per retribuzioni fino a 25.000€ e del 2% per retribuzioni fino a 35.000€.
Fringe benefits
Per il solo anno 2024, viene introdotta una disciplina più favorevole rispetto a quella prevista a regime ma già più volte recentemente modificata in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo.
Il regime transitorio più favorevole consiste:
• aumento del limite di esenzione da 258,23€ (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000€ per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000€ per gli altri lavoratori dipendenti.
• inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame riguardano anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
La nuova disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli a carico.
Detassazione premi di risultato
Come già previsto per l’anno 2023, anche per il solo anno 2024 viene prevista la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato (PdR).
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 3 gennaio 2024