Venerdì, 22 Novembre 2024

Circolare della Agenzia delle Entrate. Nota esplicativa n. 2

Vi inoltriamo una seconda nota esplicativa riguardante le modifiche introdotte alla disciplina dei premi di risultato dalla legge di bilancio 2017 come definito dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 Marzo 2018.

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Agenzia delle Entrate - Circolare n. 5/E 29 Marzo 2018

Sostituzione del Premio di risultato con la concessione di veicoli aziendali

 

La circolare del 29 marzo 2018 fornisce ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la conversione del premio di risultato:

- nel caso in cui il dipendente attraverso la conversione del Premio di risultato con tassazione agevolata abbia la possibilità di utilizzare un veicolo aziendale;

- il valore normale relativo al suo utilizzo - ad esempio il canone di noleggio - non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ma solo per un valore stabilito forfettariamente;

- per determinare questo valore forfettario, va considerato il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua 15.000 km;

  • il costo chilometrico va recuperato attraverso le tabelle ACI al netto degli eventuali importi trattenuti al dipendente.

Esempio:

- Premio di risultato agevolabile 2.500€.

- Valore dell’auto concesso in uso promiscuo: 15.000 km x 0,50€ (Tabelle ACI) = 7.500€.

- Valore forfettario da considerare (30%) = 7.500€ x 30 = 22.500 : 100 = 2.250€

Da assoggettare a tassazione ordinaria

- 2.500€ (valore Premio) - 2.250€ (valore auto da considerare) = 250€ (importo assoggettato a tassazione ordinaria).

Da assoggettare a tassazione agevolata o sostituita con altri benefit

- Se al lavoratore viene trattenuta una specifica quota per l’uso del veicolo aziendale già assoggettata a tassazione la base del benefit deve essere ridotta di pari importo.

- Identico regime fiscale si applica in caso di uso motociclo o ciclomotore aziendale.

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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