Vittoria della Fiom e della Cgil in Tribunale: la Corte di Appello di Venezia rigetta il reclamo presentato da FCA Italy spa che aveva impugnato una sentenza del Tribunale di Padova con la quale veniva dichiarato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice per il superamento del periodo di comporto
Fiom Cgil Padova e Cgil Padova: “Viene sancito il principio secondo cui, ai fini del calcolo del periodo utile per il superamento del periodo di comporto, non si calcola il periodo di Cassa Integrazione a zero ore. Si tratta della terza sentenza in Italia in tal senso. Ce ne aspettiamo molte altre”
“La Corte (…) rigetta il reclamo, confermando per l’effetto l’impugnata sentenza. Condanna la reclamante (cioè FCA Italy spa, ndr) alla rifusione in favore della reclamata delle spese di lite del grado, liquidate in 6.946,00 euro per compensi oltre rimborso forfetario spese generali (…) e (…) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in reclamo (…)”
È con questa formula che la Corte di Appello di Venezia, con una sentenza del 28 novembre scorso, ha concluso una vicenda che ha visto coinvolta una lavoratrice assunta nella sede padovana di FCA Italy spa e che era stata licenziata il 23 settembre del 2020 per aver superato i giorni del cosiddetto “comporto”, ossia quel lasso di tempo in cui il lavoratore subordinato assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Una decisione ritenuta allora assolutamente ingiusta da parte della lavoratrice, motivo per cui si era rivolta alla propria categoria di appartenenza, cioè la Fiom Cgil di Padova, e aveva chiesto la tutela dell’Ufficio Vertenze Lavoro (UVL) della Cgil di Padova.
Dopo un’attenta valutazione, il suo caso era stato affidato allo Studio Legale Moro e quasi due anni dopo, cioè il 15 febbraio 2022, aveva ottenuto ragione dal Tribunale di Padova che, ritenendo quel licenziamento illegittimo, aveva costretto FCA al suo reintegro nonché al risarcimento del danno, calcolato sulle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della reintegra oltre al restauro della posizione previdenziale, con anche il favore delle spese di lite. Una sconfitta giudiziaria su tutta la linea contro cui l’azienda si era caparbiamente opposta, optando per la sua impugnazione e presentando reclamo presso la Corte di Appello di Venezia. Tutto inutile: i magistrati Gianluca Alessio (Presidente), Annalisa Multari (Consigliere) e Lorenzo Puccetti (Consigliere relatore) hanno nuovamente dato ragione alla lavoratrice, confermando di fatto quanto già stabilito dalla precedente sentenza.
“Si tratta di una sentenza molto importante – dicono il Segretario Generale della Fiom Cgil, Loris Scarpa e il Direttore dell’UVL della Cgil di Padova, Michele Zanella – perché sostanzialmente sancisce il principio secondo cui, ai fini del calcolo del periodo utile per il superamento del periodo di comporto, non si computa il periodo di Cassa Integrazione Guadagni a zero ore. Infatti, alla lavoratrice era proprio successo questo, cioè si trovava in malattia quando, per effetto della pandemia e conseguente lock down che imponeva il blocco delle attività, dal 17 marzo al 30 giugno del 2020 era stata collocata, per decisione unilaterale dell’azienda, in CIG a zero ore. In questo modo, cambiando la natura della sua assenza, FCA non corrispondeva l’integrazione di malattia, non consentiva alla lavoratrice di maturare ferie, permessi e ratei di tredicesima mensilità, né le versava i contributi. Però, al contempo, la obbligava a produrre i certificati di malattia al fine di giustificare la non partecipazione ad eventuali corsi di formazione. Successivamente, avendo ritenuto che la lavoratrice avesse superato il periodo di 18 mesi di comporto, decideva di licenziarla”.
“I giudici – concludono i due dirigenti sindacali – hanno ritenuto correttamente che la sentenza del Tribunale di Padova del febbraio del 2022 fosse equa confermando che il collocamento in CIGS della lavoratrice, seppure assente anche per malattia, oltre che a determinare una modifica in senso peggiorativo delle sue condizioni stipendiali era totalmente indipendente dalla sua volontà, motivo per cui i suoi giorni vanno scorporati dal periodo di comporto. Si tratta della terza sentenza simile in Italia: nel corso di quest’anno anche la Corte di Appello di Catanzaro e, l’anno scorso, quella di Ancona hanno avuto la medesima pronuncia, cosa che fa ben sperare chi si trova nella stessa situazione. Desideriamo ringraziare gli Avvocati Giancarlo Moro, Alessandra Casarotto e Alice Vettore dello Studio Moro per lo splendido lavoro svolto e l’ottimo risultato raggiunto”.
Chiamata in causa, l’avvocato Alessandra Casarotto che fin dall’inizio e in tutte le fasi del giudizio ha seguito questa vicenda, commenta: “La pronuncia della Corte rappresenta un precedente prezioso a tutela dell’interesse del lavoratore a non subire conseguenze pregiudizievoli in costanza di malattia in caso di sopravvenuta sospensione totale dell’attività aziendale, come in caso di CIG Covid, peraltro gratuita per l’azienda. Il licenziamento subito è stato particolarmente grave per le modalità e i suoi effetti e la lavoratrice ne è uscita molto provata. Per me e per lo studio è stata una grande soddisfazione assisterla, anche sul piano morale”.