Venerdì, 27 Dicembre 2024

Fiom Lecce. Lavoratore in somministrazione alla NTC di Nardò ottiene il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Sentenza del Giudice del Lavoro favorevole ad un interinale

 

Lavoratore in somministrazione alla NTC di Nardò ottiene il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato


Dal 2011 in 5 anni aveva firmato 110 contratti a tempo determinato con le agenzie interinali Lecce, 16 febbraio 2018 - Con sentenza del 14 febbraio 2018, il Giudice del Lavoro di Lecce ha riconosciuto in favore di un lavoratore somministrato da Obiettivo Lavoro spa (oggi Ranstad Italia spa) e Manpower srl la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore Nardò Technical Center srl sin dalla data del primo contratto di somministrazione (settembre 2011). Il lavoratore, pertanto, tornerà al lavoro presso la sede di Nardò di NTC srl dopo quasi tre anni dall’ultimo contratto di lavoro in somministrazione (aprile 2015) e riceverà un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

 

Con ricorso al Giudice del Lavoro di Lecce il lavoratore, che aveva prestato la propria attività lavorativa dal 2011 al 2015 in virtù di oltre 110 contratti di somministrazione a tempo determinato intervallati da periodi di inattività inferiori a 60 giorni, ha chiesto al Tribunale di Lecce di accertare l’illegittimità dei contratti di somministrazione a tempo determinato e la nullità del termine ivi apposto per violazione delle norme di legge in materia. Seguito dal punto di vista legale dall’avvocato della Cgil Francesca Cursano, il lavoratore ha lamentato la mancanza delle ragioni giustificatrici della somministrazione a termine, l’abuso del ricorso a
tale tipologia contrattuale, la mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore e la violazione dei limiti imposti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nella sentenza il Giudice del Lavoro - dopo aver rilevato la tempestività dell’impugnativa stragiudiziale di tutti i contratti di somministrazione giacché il dies a quo per l’impugnativa deve essere individuato nella cessazione dell’ultima assegnazione del lavoratore presso l’utilizzatore, purché nella successione di rapporti non si registrino intervalli temporali pari o superiori a sessanta giorni - ha stabilito che il lavoratore ha diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di NTC srl con effetto dall’inizio della somministrazione per aver, la società, violato il divieto imposto dall’art. 20 del d.lgs. 276/2003. Tale norma vieta il ricorso alla somministrazione per le aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. Non avendo NTC srl provato l’adempimento del precetto normativo, il contratto di lavoro in somministrazione è stato convertito a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 276/2003. Per i motivi suesposti il Giudice del Lavoro ha dichiarato
sussistere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore ed NTC srl a far data dal 2011, condannando la società anche al pagamento di una indennità risarcitoria.


«Siamo contenti che il Tribunale di Lecce abbia riconosciuto la validità di una battaglia per la stabilizzazione di questi precari che la Cgil combatte da diversi anni. I lavoratori che hanno deciso di affidarsi alla nostra strategia sindacale hanno ottenuto i risultati sperati. Ne è dimostrazione la sentenza del 14 febbraio dalla quale si evince che molto spesso dietro rapporti di lavoro a tempo determinato si nascondano rapporti di lavoro in realtà stabili. Inoltre riteniamo grave la certificata assenza del Documento unico per la valutazione rischi da interferenze (Duvri) evidenziata dal giudice del lavoro: un obbligo in materia di sicurezza a cui le aziende non devono sottrarsi. Una mancanza ancor più grave se si considera la peculiarità delle mansioni svolte dai lavoratori all’interno della Ntc srl», dicono il segretario generale del Nidil Cgil Lecce (il sindacato che tutela i lavoratori interinali e con contratti atipici), Alessio Colella, e la segretaria generale della Fiom Cil Lecce, Annarita Morea.

 

Alessio Colella, segretario generale Nidil Cgil Lecce

Annarita Morea, segretaria generale Fiom Cgil Lecce

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (sentenza NTC.pdf)Sentenza1778 kB
Download this file (PROT. N. 42 del 16 dicembre - pista di Nardo.pdf)Comunicato172 kB

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

Iscrizione Newsletter

Ho letto e accetto Termini e condizioni d'uso e Informativa sulla privacy

Search