Domenica, 22 Dicembre 2024

Salute e sicurezza. Le prerogative del Rls dei lavoratori nell’esercizio delle sue funzioni non sono sanzionabili

Importante sentenza del Tribunale di Mantova

Sentenza esemplare a tutela del Rappresentante alla sicurezza dei lavoratori nell’esercizio delle proprie funzioni, quella emessa dal Tribunale di Mantova nei giorni scorsi, a seguito del ricorso promosso dalla locale FIOM CGIL a tutela di un delegato sindacale ingiustamente sospeso mentre ottemperava al ruolo previsto dal TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Correva l’anno 2017, il 19 luglio per la precisione, allorché su segnalazione dei colleghi il RLS informa i vertici della BELLELI ENERGY che due piattaforme elevatrici vengono utilizzate in coppia e con carichi eccessivi, mentre i cestelli ruotano da soli mettendo a repentaglio la sicurezza dei lavoratori.

Al termine del colloquio, invitato dai dirigenti aziendali ad iniziare il proprio turno di lavoro, il delegato sindacale - ritenendo che le problematiche segnalate dai colleghi fossero più che rilevanti e per nulla risolte - si recava nella saletta RSU per redigere una segnalazione formale e sollecitare un’urgente verifica manutentiva delle piattaforme.

Il tutto, dopo aver debitamente compilato la richiesta di permesso sindacale, che secondo le intese vigenti in azienda, possono essere inoltrati il giorno stesso della fruizione.

Nei giorni successivi, l’azienda promuoveva un’azione disciplinare nei confronti del RLS, ritenendo che il comportamento adottato fosse assimilabile ad un’insubordinazione nei confronti dei superiori e successivamente comminava due giornate di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Secondo il Tribunale - a due anni e mezzo di distanza - la condotta del lavoratore non solo non può essere ricondotta a insubordinazione, ma nemmeno il delegato può ritenersi rimproverabile, in quanto impegnato nell’adempimento della sua funzione di rappresentante della sicurezza dei lavoratori; con conseguente annullamento della sospensione ingiustamente comminata. In tempi in cui la legislazione - sulla sicurezza e sul lavoro in generale - è spesso sottoposta a manomissioni non certo benevole nei confronti dei diritti dei lavoratori, la sentenza di Mantova appare esemplare nel confermare le attribuzioni previste dal D.Lgs 81-2008 nei confronti del RLS, una delle figure fondamentali del sistema di prevenzione, pilastro portante dell’attuale legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

FIOM-CGIL Mantova

FIOM-CGIL Nazionale

Roma, 19 febbraio 2020

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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