REINTEGRATI PER DISCRIMINAZIONE SINDACALE DUE LAVORATORI (DI CUI UN DELEGATO FIOM) ALLA DISMECO DI LAMA DI RENO (MARZABOTTO) UNA VITTORIA DELLA FIOM E DI TUTTI I LAVORATORI UNA SENTENZA CHE E’ ANCHE UN MONITO ALLA POLITICA E AL SISTEMA DELLE IMPRESE.
Con ordinanza del 18 dicembre 2017 il Giudice del Lavoro Carlo Sorgi ha disposto la reintegrazione sul posto di lavoro dei due lavoratori Khurram Shezad (26 anni) e Gukfam Shehzada (24 anni) considerando discriminatori per ragioni sindacali i licenziamenti intimati dalla DISMECO – azienda di Lama di Reno (Marzabotto) che impiega una trentina di dipendenti e che si occupa di smaltimento e trattamento di rifiuti industriali – lo scorso 12 aprile 2017 per asserito giustificato motivo oggettivo (o “economico”).
Dopo un’ampia istruttoria nel corso della quale sono stati sentiti otto testimoni, il Giudice ha accertato la natura discriminatoria dei licenziamenti considerando anche le seguenti circostanze:
– Durante la cassa integrazione che ha preceduto i licenziamenti è risultato accertato e confermato da numerosi testimoni che il capo reparto della Dismeco chiedeva ai lavoratori di cancellare la propria iscrizione al sindacato quale condizione per poter essere richiamati al lavoro. E’ risultato addirittura accertato che un lavoratore è stato richiamato al lavoro per un mese dopo aver revocato la propria iscrizione per poi essere ricollocato in cassa integrazione a seguito di nuova iscrizione alla CGIL.
– Prima di procedere con i due licenziamenti individuali, la Dismeco aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo prospettando il licenziamento di 5 dipendenti per una generica “crisi del settore”. La stessa Dismeco aveva poi inspiegabilmente abbandonato la procedura, per intimare immediatamente dopo i due licenziamenti al delegato sindacale RSU Khurram Shezad e all’iscritto FIOM e attivista Gukfam Shehzada, anche in questo caso per una generica “riorganizzazione aziendale”.
– Le motivazioni poi esternate solo nel corso della causa relative alla presunta soppressione dei posti di lavoro e all’impossibilità di ricollocare i due lavoratori in altri reparti si sono rivelate inconsistenti, smentite dalla stragrande maggioranza dei testimoni e quindi indicative della discriminazione.
– Il Giudice ha ritenuto, a tal proposito, di dover trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per valutare l’ipotesi di falsa testimonianza di tre testimoni indicati dall’Azienda.
Gli Avvocati Stefania Mangione e Alberto Piccinini, che hanno assistito i due lavoratori, esprimono piena soddisfazione per il fatto che la giustizia sia riuscita ad individuare, a seguito di una scrupolosa istruttoria, la vera ragione alla base dei licenziamenti di due lavoratori attivi nel sindacato.
Come FIOM di Bologna riteniamo che questa ordinanza sia una vittoria del sindacato e di tutti i lavoratori; si tratta di un provvedimento che è anche un monito per la politica, perché dimostra che il diritto ad essere reintegrati sul posto di lavoro (come previsto dall’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori) è un diritto che attiene innanzitutto alla dignità delle persone.
E’ una ordinanza che parla anche al sistema delle imprese: queste aziende non possono avere cittadinanza in un territorio, come Bologna, che ha nella qualità delle relazioni sindacali ed industriali un tratto distintivo.
Bologna, 21 dicembre 2017