Martedì, 03 Dicembre 2024

Regolamento Fim-Fiom-Uilm del 5 luglio 2017 sulla nomina in Italia dei rappresentanti dei lavoratori nei Cae

Premessa

Il campo d’applicazione di questo Accordo comprende sia i Cae delle imprese transnazionali a casa madre italiana con unità produttive negli altri paesi comunitari, sia i Cae delle imprese a casa estera con unità produttive in Italia.

Lo spirito dell’Accordo è garantire la rappresentanza unitaria dei lavoratori dei siti italiani nel Cae attraverso, come previsto dalle norme di legge, la nomina di un terzo spettante alle organizzazioni sindacali e due terzi dalle Rsu – tenendo insieme sia il principio dell’organizzazione maggiormente rappresentativa, sia il patto di solidarietà tra la Fim, la Fiom e la Uilm attraverso la rotazione degli incarichi.

La seguente proposta definisce comunemente soluzioni interpretative nelle diverse possibili casistiche.

 

Art. 1 Nomina dei componenti la Dsn (Delegazione speciale negoziazione)

La delegazione speciale di negoziazione ha per natura un carattere temporaneo, in quanto rimane in carica nella fase di negoziazione e firma dell’accordo per la costituzione del Cae.

I componenti della Dsn sono designati (in base alla Direttiva 6 maggio 2009, 2009/38/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n.113), assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell’insieme degli Stati membri.

La nomina dei componenti la Dsn, in rappresentanza dei siti italiani, spetta alle organizzazioni sindacali, come previsto dalle norme di legge, congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie dell’impresa o del gruppo di imprese.

La nomina della Dsn avverrà in base alle seguenti indicazioni:

n. 1 componente dall’Italia nella Dsn: nomina spettante alla prima organizzazione sindacale per voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu;

n. 2 componenti dall’Italia nella Dsn: nomina spettante alla prima e alla seconda organizzazione sindacale per voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu;

n. 3 componenti dall’Italia nella Dsn: una nomina spettante a ciascuna delle tre organizzazioni sindacali indipendentemente dai voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu;

n. 4 o più componenti dall’Italia nella Dsn: una nomina spettante a ciascuna organizzazione sindacale e una ripartizione proporzionale dei restanti in base ai voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu.

 

Art. 2 Nomina dei componenti titolari nel Cae (Comitato aziendale europeo)

Il Comitato aziendale europeo ha per natura un carattere permanente, i cui componenti sono rinnovabili sulla base di quanto stabilito nell’accordo costitutivo del Cae ogni 3 o 4 anni.

La composizione per paese del Cae e di conseguenza il numero dei rappresentanti dei lavoratori dei siti italiani, è anch’essa stabilita nell’accordo costitutivo in base al peso degli occupati.

I componenti nel Cae, in rappresentanza dei siti italiani, in base al D.Lgs. 22 giugno 2012, n.113 sono designati per un terzo dalle organizzazioni sindacali e per due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell’impresa o del gruppo di imprese.

Le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm per la designazione nei diversi casi, impegneranno le rispettive Rsu a procedere alla designazione dei due terzi previsti dalla normativa di legge, in raccordo con la designazione di un terzo in capo alle organizzazioni sindacali, in base alle seguenti indicazioni:

n. 1 componente dall’Italia nel Cae: nomina spettante alla prima organizzazione sindacale per voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu, con rotazione ogni 3 o 4 anni in base all’accordo costitutivo del Cae, tra le organizzazioni sindacali che abbiano ottenuto almeno il 25% dei voti;

n. 2 componenti dall’Italia nel Cae: nomina spettante alla prima e alla seconda organizzazione sindacale per voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu, con rotazione tra la seconda e la terza organizzazione sindacale, che abbiano ottenuto almeno il 10% dei voti, ogni 3 o 4 anni in base all’accordo costitutivo del Cae;

n. 3 componenti dall’Italia nel Cae: una nomina spettante a ciascuna delle tre organizzazioni sindacali che abbiano ottenuto almeno il 10% dei voti nelle elezioni delle Rsu;

in tutti quei casi in cui il numero dei componenti del Cae è superiore a tre: una nomina spettante a ciascuna delle tre organizzazioni più la ripartizione delle altre nomine applicando il criterio proporzionale in base voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu. Esempio nel caso di 10 componenti: 1 Fim, 1 Fiom, 1 Uilm + 7 delegati ripartiti proporzionalmente a ciascuna organizzazione in base voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu nel gruppo.

 

Art. 3 Designazione supplenti

Le organizzazioni sindacali procederanno alla designazione dei supplenti in base alle seguenti indicazioni:

n. 1 componente: nomina spettante alle organizzazioni che non esprimono il titolare, con priorità in base ai voti ottenuti nelle elezioni Rsu;

n. 2 componenti: nomina spettante alla prima e alla terza organizzazione sindacale per voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu. Ogni 3 o 4 anni in base all’accordo costitutivo del Cae, la seconda e la terza organizzazione ruoteranno nel ruolo di titolare e supplente del secondo componente;

in tutti gli altri casi ciascuna organizzazione sindacale indicherà i rispettivi supplenti.

 

Art. 4 Decadenza dei componenti titolari

In caso d’impossibilità a partecipare agli incontri previsti il componente titolare del Cae è tenuto a dare comunicazione formale al supplente designato al fine di garantirne la partecipazione. Se la comunicazione non avviene per due volte il componente titolare decade.

 

Art. 5 Informazioni alle Rsu e ai lavoratori

I componenti del Cae – in forza della rappresentanza univeRsale di tutti i dipendenti dell’impresa o del gruppo d’imprese – sono tenuti a dare puntuale comunicazione alle Rsu e ai lavoratori delle risultanze degli incontri del Cae, salvo le informazioni ritenute riservate a norma di legge.

 

Art. 6 Controversie

Le controversie nell’applicazione del presente Accordo, sono di competenza di Fim, Fiom e Uilm nazionali e dei rispettivi Uffici internazionali.

 

Art. 7 Nomina dei componenti nel comitato ristretto o nel coordinamento del Cae

I componenti italiani nei comitati ristretti o nei coordinamenti dei Cae, di norma uno/tre, sono pertanto definiti in base alle seguenti indicazioni:

n. componente: nomina spettante alla prima organizzazione sindacale per voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu e successiva rotazione tra le tre organizzazioni sindacali;

n. 2 componenti: nomina spettante alla prima e alla seconda organizzazione sindacale per voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu, con rotazione tra la seconda e la terza organizzazione sindacale;

n. 3 o più componenti: almeno uno per organizzazione sindacale.

 

Roma, 5 luglio 2017

 

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La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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