Lunedì, 23 Dicembre 2024

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

[Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 67]

Il decreto prevede interventi che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per i lavoratori delle imprese in difficoltà economica per l’aumento dei prezzi di energia e materie prime.

“Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 (aziende energivore di interesse strategico), che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di € per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.

Aziende destinatarie:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Possono accedere alla particolare misura introdotta i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria, che - avendo raggiunto il limite massimo di durata del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del D.lgs n. 148/2015 (52 settimane nel biennio mobile) ovvero quello complessivo dei trattamenti di cassa integrazione nel quinquennio mobile di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo (24/36 mesi ovvero 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per quelle di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo) e che quindi non possono accedere a ulteriori trattamenti di CIGO.

Va considerato che nel valutare il rispetto dei suddetti limiti massimi di durata, i periodi autorizzati connessi alla normativa emergenziale devono essere neutralizzati.

Le 26 settimane possono essere richieste anche in modo frazionato, nel periodo 22 marzo 2022 - 31 dicembre 2022.

Causale - Mancanza di materie prime o componenti

Ai fini del ricorso alla cassa integrazione ordinaria, -in via strutturale- è stata inserita la fattispecie di “mancanza di materie prime o componenti”.
(Art. 2 decreto ministeriale n. 672022 ha inserito altresì all’articolo 5 del decreto ministeriale n. 95442/2016, il comma 1-bis).
La nuova norma prevede che, ai fini del ricorso alla cassa integrazione ordinaria, la nuova fattispecie sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

Il datore di lavoro dovrà predisporre una relazione tecnica in cui dovranno essere le oggettive difficoltà economiche e l’imprevedibilità, la temporaneità e non impunibilità delle stesse.

Su precisazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il ricorso alla citata causale è circoscritto alle “aziende energivore”, cioè le imprese a forte consumo di energia elettrica e imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE).

Tra le imprese energivore vanno comprese (decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica).
anche coloro che nel triennio 2018-2020, hanno registrato un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno e che presentano i seguenti requisiti:

a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE di cui alla Comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 200/01 dell'Unione europea del 28 giugno 2014;

b) operano nei settori dell’Allegato 5 alle predette Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non inferiore al 20%;

c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Sono ritenute a forte consumo di gas naturale le imprese che, nel triennio 2018-2020, hanno registrato un consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3 e che operano nei settori dell’allegato 1 del medesimo decreto ministeriale.

Nella relazione tecnica che il datore di lavoro dovrà predisporre dovranno essere presenti i seguenti elementi:

a) in termini interpretativi, deve sussistere in capo al datore di lavoro non una interruzione delle fonti di approvvigionamento energetico, ma una difficoltà finanziaria temporanea e contingente dovuta a un aumento dei costi dell’energia di consistente entità e, quindi, di carattere imprevedibile e non imputabile al datore di lavoro, come tale non rientrante nell’ordinario rischio di impresa;

b) la predetta difficoltà deve essere apprezzabile in termini di indicatori economico-finanziari; a tale fine, nella relazione tecnica, dovranno essere indicati gli aumenti imprevisti del costo dei fattori energetici cui è andato incontro il datore di lavoro e contestualmente indicati gli effetti che tali aumenti stanno determinando sulla spesa affrontata per le forniture energetiche; a tale riguardo, i requisiti dell’imprevedibilità ed eccezionalità dell’evento e, quindi, della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro, si considerano sussistenti quando - raffrontando gli oneri sostenuti per la fornitura dell’energia nel trimestre precedente a quello in cui è collocato il periodo oggetto della domanda di integrazione salariale ordinaria con i costi sopportati per la stessa finalità nei medesimi trimestri del biennio precedente - emerga uno scostamento medio superiore al 30%; l’incremento dei costi sostenuti per la fornitura dell’energia potrà altresì essere evidenziato attraverso la valorizzazione della voce “debito verso fornitori” presente tra gli indicatori economico finanziari riportati nella relazione tecnica;

c) in ordine al rispetto del requisito connesso alla temporaneità dell’evento, l’impresa dovrà evidenziare come l’oggettiva difficoltà da affrontare sia strettamente legata all’aumento improvviso e sproporzionato dei costi energetici, corredando la relazione tecnica con l’illustrazione delle azioni e delle iniziative che intende attuare per superare le difficoltà economiche temporanee e non imputabili legate ai rincari dell’energia e riprendere, quindi, la normale attività lavorativa.
L’incremento degli ordinativi o l’ingresso di nuove commesse, la partecipazione a gare di appalto, le richieste di preventivi, le partecipazioni a fiere o eventi commerciali/promozionali, le campagne pubblicitarie e qualsiasi altra iniziativa volta a incrementare la platea dei clienti o ad ampliare il mercato di riferimento, sono elementi dai quali si può desumere la capacità di ripresa della normale attività lavorativa da parte del datore di lavoro.

Trattandosi di nuovi periodi ma che rientrano a tutti gli effetti nella disciplina ordinaria è confermata la tempistica per l’invio delle domande e dell’esame congiunto con le sigle sindacali richiedenti, nonché il requisito minimo dell’anzianità (30 giorni) di effettivo lavoro.

Infine, viene prevista la mancata incidenza dei periodi richiesti rispetto ai limiti massimi complessivi e singoli, dei trattamenti.

 

Ufficio sindacale Fiom-Cgil nazionale

Roma, 1° settembre 2022

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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