In questi giorni è in fase di conversione in legge - in attesa del voto al Senato - il Decreto n. 34/2022 necessario per dare continuità alle tutele riguardanti alcune categorie di lavoratori.
Tutele già presenti durante il periodo pandemico.
Nello specifico:
-
Estensione al 31 luglio 2022 della sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid;
-
Diritto per i lavoratori maggiormente a rischio nell’ambito della sorveglianza sanitaria a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile fino al 31 luglio 2022;
-
Estensione al 31 luglio 2022 del diritto all’utilizzo dello Smart Working per i lavoratori con un figlio under 14, a condizione che l’altro genitore lavora e che la mansione consente di essere svolto a distanza;
-
Estensione fino al 30 giugno 2022 del diritto allo Smart Working per i lavoratori “fragili” (individuati dal decreto 4 febbraio 2022). Se l’attività non consente il ricorso allo Smart Working i medesimi lavoratori possono assentarsi dal lavoro e lo stesso periodo viene equiparato al ricovero ospedaliero quindi non computabile ai fini del periodo di comporto;
-
Estensione al 30 giugno 2022 del diritto allo Smart Working per i lavoratori con un figlio disabile (legge 104/1992), o con bisogni educativi speciali. Il diritto è subordinato alla condizione prevista dall’art. 5-ter Decreto Legge 1/2022*;
*I genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992, o un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti.
-
Estensione dal 30 giugno 2022 al 31 agosto 2022, della possibilità di ricorrere al lavoro agile in modalità semplificata (Art. 90 commi 3 e 4 decreto legge 34/2020), senza accordo individuale richiesto dalla legge 81/2017.
Attività di sorveglianza sanitaria eccezionale
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 4 maggio 2022