Il Ministero del Lavoro in data 8 aprile 2020 ha fornito le prime indicazioni interpretative sull’insieme di norme e di disposizioni urgenti emesse in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per le imprese interessate dalle riduzioni o sospensione delle attività per fronteggiare gli effetti riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriori indicazioni sui fondi di solidarietà e sull’assegno ordinario verranno fornite con una prossima circolare che verrà emessa sempre dallo stesso ministero del Lavoro.
Di seguito riportiamo le principali indicazioni contenute nella circolare ministeriale.
Viene estesa la platea dei lavoratori beneficiari, la Cigo a causa Covid-19 potrà essere richiesta per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020 data che nei decreti era precedentemente fissato il 23 di febbraio 2020 e oggi modificata dalle modifiche normative intervenute e della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le ulteriori indicazioni sono relative a:
1) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
Il primo decreto emesso relativo alla Cigo di 13 settimane nel periodo compreso 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 previsto nella cosiddetta «zona rossa» e stabilisce che, vista la situazione emergenziale, le aziende che utilizzano il Trattamento di integrazione salariale ordinario per tutelare i lavoratori sospesi o in riduzione oraria a causale Emergenza Covid-19 e per tutti i lavoratori residenti o domiciliati nella stessa zona e quindi impossibilitati a svolgere l’attività lavorativa sono dispensate da:
- obbligo di informazione e consultazione sindacale (art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 148/2015);
- rispetto del termine dei 15 giorni dall’inizio della Cigo per la presentazione della domanda;
Il secondo decreto emesso con gli stessi contenuti estende la Cigo a causale Covid-19 Nazionale a tutte le imprese del territorio nazionale, limitando la durata massima dell’intervento di cassa integrazione ordinaria a nove settimane sempre con decorrenza 23 febbraio - 31 agosto 2020.
Il periodo di integrazione salariale ordinario per Covid-19 non entra nel computo della durata massima sia per il biennio mobile, sia nel limite di 24 mesi nel quinquennio mobile.
Questo periodo viene considerato neutro ai fini del computo della durata massima del trattamento e non si applica nemmeno il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili. Inoltre non è richiesto per i lavoratori il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni.
La consultazione sindacale e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica, entro 3 giorni successivi rispetto alla comunicazione preventiva. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale da parte delle imprese.
2) Cassa Integrazione Salariale Ordinaria per le aziende che si trovano già in CIGS
Le aziende in Cig straordinaria situate nei comuni della cosiddetta «zona rossa» che hanno in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria, anche in Cigs per aree di crisi complessa, possono presentare domanda per il trattamento di cassa con causale «Emergenza Covid-19 – sospensione Cigs», per un periodo non superiore a 3 mesi.
Inoltre in considerazione dell’estensione del fenomeno epidemiologico a tutto il territorio nazionale, le aziende che hanno in corso un programma di CIG Straordinaria a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa, possono presentare domanda per la concessione di Cassa con la causale «Emergenza Covid-19 nazionale – sospensione Cigs» per un periodo non superiore a 9 settimane.
La concessione della Cigo sospende il trattamento di Cigs in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori in Cigs anche a totale copertura dell’orario di lavoro.
Le richieste di sospensione riguarderanno sia i trattamenti già autorizzati che quelli in attesa di autorizzazione con sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro in corso dal 23 febbraio al 28 marzo 2020.