L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Inoltre l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che tale adeguamento non può risultare inferiore a zero.