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per aver diritto al trattamento i lavoratori devono aver maturato un'anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giorni;
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l'importo del trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale persa e non può superare i massimali definiti ogni anno;
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l'integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera di malattia e l'integrazione contrattuale;
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i periodi in cassa integrazione sono utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata e di vecchiaia;
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l'azienda eroga l’anticipo del trattamento di integrazione salariale al lavoratore ad ogni periodo di paga.
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in caso di cassa ordinaria le integrazioni salariali sono autorizzate fino al limite del 33% delle ore lavorabili nel biennio.
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12 mesi in caso di crisi aziendale, con un ulteriore periodo di 12 mesi che può essere concesso dopo una ripresa dell'attività produttiva di almeno 8 mesi;
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24 mesi in caso di riorganizzazione aziendale;
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24 mesi in caso di contratto di solidarietà, prorogabile a 36 mesi.
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in caso di riorganizzazione e crisi aziendale fino al limite dell'80% delle ore lavorabili (questa misura entra in vigore dopo 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto);
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in caso di contratto di solidarietà le integrazioni salariali sono autorizzate per ciascun lavoratore fino al limite massimo del 70% delle ore lavorabili.
3) Modificata la contribuzione dovuta dalle imprese: è ridotta la contribuzione ordinaria versata dalle imprese ed è aumentata la contribuzione addizionale che le imprese dovranno versare quando ricorrono alla cassa integrazione.
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è ridotto per le imprese nelle seguenti misure:
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aumenta il costo a carico delle imprese che utilizzano la cassa integrazione con l'aumento del contributo addizionale a carico delle imprese:
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nei primi 12 mesi le imprese dovranno versare il 9% della retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate e integrate dalla cassa ordinaria o straordinaria;
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nei mesi da 12 a 24 le imprese dovranno versare il 12% della retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate e integrate dalla cassa ordinaria o straordinaria;
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nei mesi da 24 a 36 le imprese dovranno versare il 15% della retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate e integrate dalla cassa ordinaria o straordinaria.
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per le aziende fino a 50 dipendenti pari al 4%
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per le aziende con oltre 50 dipendenti pari al 8%
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è mantenuto invece il contributo ordinario versato
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dai lavoratori per la cassa straordinaria, pari allo 0,30 % della retribuzione
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dalle imprese per la mobilità, pari allo 0,30 % della retribuzione
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prevedono l'obbligo di consultazione alle rappresentanze sindacali aziendali e l'obbligo di consultazione nei confronti delle OO.SS. maggiormente rappresentative è previsto solo in assenza delle rappresentanze aziendali;
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la procedura di consultazione è ridotta, da 25 a 10 giorni, nelle aziende fino a 50 dipendenti;
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in caso di cassa straordinaria entro tre giorni và inoltrata la richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.
7) Norme transitorie per gli accordi già stipulati:
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le casse integrazioni straordinarie conseguenti alle consultazioni già concluse alla data di entrata in vigore del decreto, mantengono le durate previste dalla normativa vigente alla data delle consultazioni stesse ma i trattamenti riguardanti i periodi successivi alla data di entrata in vigore del decreto rientrano nella durata massima dei 24 mesi;
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la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale può essere autorizzata, di concerto dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell'economia, per gli accordi conclusi entro il 31.5.2015 in sede governativa che prevedano un ricorso agli ammortizzatori sociali superiore ai limiti previsti dal decreto – su domanda da inoltrare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto e nel limite di spesa fissato in 90 milioni per il 2017 e in 100 milioni per il 2018;
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il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica per i trattamenti richiesti a decorrere dalla entrata in vigore del decreto stesso; ai fini del calcolo della durata massima complessiva, i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
Ufficio sindacale Fiom nazionale
Roma, 16 giugno 2015