A partire dal 1° gennaio 2008, l'articolo 1, comma 27 della Legge n. 247/2007, ha disposto che l'aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione è determinato nella misura del 100% (fino al 2007 era 1’80%) dell'aumento derivante dalla variazione media annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
Fonte: Fiom Brescia