Il Governo ha modificato in alcune parti il testo – relativo alle disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori disoccupati – che ha inviato, lo scorso 13 gennaio, alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati per un parere non vincolante e il cui iter di approvazione è previsto entro il prossimo 12 febbraio 2015.
Nel nuovo testo è stato introdotto il “contratto di ricollocazione”, previsto originariamente nel decreto “Jobs Act”, e vengono peggiorate alcune norme relative alla indennità di disoccupazione.
Peggiorano gli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, peggiora:
- il requisito relativo ai giorni di lavoro necessari per potere accedere alla indennità NASpI (da 18 a 30 nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione);
- il riferimento alla retribuzione utile al calcolo dell’indennità NASpI, nella quale non sono più ricompresi premi e mensilità aggiuntive, con una riduzione generalizzata dell’indennità stessa;
- la riduzione degli importi dell'indennità del 3% a partire dal quarto mese sin dal 2015 e non dal 2016;
- la contribuzione figurativa, facendo decorrere sin dal 2015 il tetto alla retribuzione utile per il calcolo della pensione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI, con una perdita del valore della pensione che interesserà tutti i lavoratori con un imponibile contributivo superiore a 22.080 euro nel 2015;
- le risorse a copertura dell’assegno di disoccupazione – ASDI – con la riduzione dello stanziamento previsto da 300 a 200 milioni.
Il “contratto di ricollocazione” prevede che il lavoratore, licenziato illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, riceva dal Centro per l’impiego territorialmente competente un “voucher” da presentare ad una agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata.
In luogo del reintegro – cancellato dal Jobs Act – non è prevista, nonostante la denominazione del contratto, alcuna ricollocazione concreta del lavoratore licenziato illegittimamente ma un “sostegno” nella ricerca di una nuova occupazione, erogato dalle agenzie (pubbliche o private) a cui sono riconosciute risorse pubbliche attraverso il “voucher”. L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e l’agenzia ha diritto a incassarlo a risultato ottenuto.
Il lavoratore sottoscrive con l'agenzia il contratto di ricollocazione e – con l'assistenza nella ricerca di una nuova occupazione e le iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale – ha il dovere di mettersi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte.
Ufficio sindacale Fiom nazionale
Roma, 21 gennaio 2015