La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha stabilito all’art. 1, c. 180, che per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2024 alle lavoratrici madri di tre o più figli con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il lavoro domestico), un esonero dei contributi previdenziali del 100%, (per l’anzianità per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 €, importo da riparametrate su base mensile.
Nello specifico, l’esonero in esame, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per il solo anno 2024
In via del tutto sperimentale sempre solo per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2024, l’esonero viene riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli, ma sempre con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, (escluso il lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero, mantiene comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Esonero solo per i contratti a tempo indeterminato
L’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che di futura instaurazione nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, (compreso il settore agricolo).
In cosa consiste l’esenzione
La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000€ annui, da riparametrare su base mensile.
Quali lavoratrici possono beneficiare dell’esonero
Le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, (escluso il lavoro domestico), che risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.
Il requisito si soddisfa nel momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo) senza decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di:
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premorienza di uno o più figli;
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eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
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ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
Medesimo criterio (solo per l’anno 2024) per le lavoratrici madri di due figli.
Alcune casistiche esemplificative
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lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
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lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
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lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
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lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero;
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la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.
Esenzione solo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
L’esenzione riguarda le ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sono compresi i rapporti di lavoro part-time e i contratti di apprendistato.
Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
La misura riguarda anche i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, nonché per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Figli in adozione o in affidamento
La riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.
Misura dell’esonero
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250€ (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06€ (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Le soglie non vengono riparametrate in caso di rapporti di lavoro part-time.
La lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro può avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto lavorativo.
Come si richiede
Per poter accedere al bonus mamme le lavoratrici devono comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti il numero dei figli e i relativi codici fiscali.
Coordinamento con le altre agevolazioni, tra di loro alternative
L’esenzione contributiva di cui sopra, risulta strutturalmente alternativa all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge (taglio del cuneo contributivo*).
*La riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 trova applicazione, nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692€, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi.
Esempio
Per le retribuzioni mensili pari a 2.692€, l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, con un’aliquota contributiva pari a 9,19%, è pari a 247,39€.
Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile previsto dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, pari a 250€ mensili (3.000€ annui/12).
Pertanto l’applicazione della riduzione contributiva in argomento a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, senza quindi un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero IVS previsto dal comma 15 della legge di Bilancio 2024.
Quindi quando sussistono i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.
Dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si può ricorrere alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.
Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui al citato comma 180 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024.
Retribuzione mensile lorda |
Esonero contributivo IVS 6% - 7% |
Bonus mamma |
Reale beneficio |
700 € |
49,00 |
64,33 |
15,33 |
1.100 € |
77,00 |
101,09 |
24,09 |
1.600 € |
112,00 |
147,04 |
35,04 |
2.000 € |
120,00 |
183,8 |
63,8 |
2.500 € |
150,00 |
229,75 |
79,75 |
2.692 € |
161,52 |
247,39 |
85,87 |
> 2.720€ |
0,0 |
250,00 |
250,00 |
* aliquota contributiva dipendente - 9,19%
Oltre ad escludere le lavoratrici autonome, le dipendenti con forme di lavoro precario, le collaboratrici domestiche, non considera le lavoratrici con un solo figlio o figlia persino nei casi in cui quell’unico figlio o figlia sia affetto da disabilità.
Paradossalmente del bonus mamme ne beneficeranno nella sua totalità (3.000€ annuo) le lavoratrici con stipendi medio alti.
Le donne a basso reddito, beneficiano di tale bonus in misura irrisoria se non nulla.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 5 febbraio 2024