Nel 2024 sono previste una serie di modifiche per quanto riguarda i congedi parentali.
I genitori potranno fruire -in alternativa tra loro- per la durata di due mesi (fino al sesto anno di vita del figlio), di un congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione mensile.
Per gli altri mesi che spettano l’indennità è pari al 30%.
Questo si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente dal 31 dicembre 2023
Dal 2025
L’indennità sarà dell’80% per il primo mese e del 60% per il secondo e del 30% per i mesi successivi.
La durata del congedo
Non viene modificata la durata massima del congedo parentale, utilizzabile in modo alternativo tra i genitori.
Per ogni figlio, fino a 12 anni di età, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro, per periodi che non possono eccedere complessivamente 10 mesi, tranne per il padre lavoratore che eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
In tal caso il limite massimo viene elevato a undici mesi.
Diritto ad astenersi dal lavoro
Madre lavoratrice, trascorso il periodo di maternità obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
Padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabili a sette mesi come nel caso precedente.
Adozioni e affidi
Il diritto è previsto anche per le adozioni e affidamento preadottivo internazionale.
La durata del congedo deve essere certificata dall’ente che ha ricevuto l’incarico per il procedimento di adozione.
Modalità di fruizione
La fruizione viene generalmente regolata dai contratti collettivi nazionali o a livello aziendale.
In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
Il limite massimo di fruizione oraria è in ogni caso costituito dalla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
La domanda di fruizione del congedo parentale deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso minimo fissato per legge in 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria) ma molti contratti collettivi hanno ampliato i termini di preavviso fino anche a 15 giorni prima dell’effettiva assenza, al fine di favorire l’esigenza organizzativa rappresentata dai datori di lavoro.
La retribuzione
Per l’anno 2024, fino ai 12 anni del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata in alternativa tra i genitori, per la durata di due mesi fino a sei anni di vita del figlio, all’80% della retribuzione.
Dal 2025, l’indennità per il secondo mese scenderà al 60% della retribuzione.
Contribuzione Inps
I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa utili ai fini pensionistici, con un valore diverso dalla retribuzione e pari al 200% dell’importo massimo dell’assegno sociale.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 13 novembre 2023