(Art. 40 Decreto Legge n. 48, 4 maggio 2023)
Il recente Decreto Lavoro (Decreto Legge n. 48/2023), ha stabilito per il solo anno 2023, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 €, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,* nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
I datori di lavoro nel provvedere all'attuazione della presente norma devono dare preventiva informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
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*Chi è considerato fiscalmente a carico deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,15 €, al lordo degli oneri deducibili.
Tale limite è innalzato a 4.000 € in caso di figli di età non superiore a 24 anni.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 31 agosto 2023