Art. 8 comma 6 Dlgs 252/2005
Si ricorda che le lavoratrici e i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, possono utilizzare le somme non dedotte nei primi cinque anni di iscrizione al fondo pensione, fino ad un massimo di 25.882,85€ (5.164,57€ x 5 anni). Questo permette di poter incrementare il plafond di deducibilità dal sesto al venticinquesimo anno, per un massimo di 2.582,29 € di deduzione annua aggiuntiva (per un valore massimo di 7.746,86 € annui).
Lavoratori di prima occupazione
Per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. (Circolare Agenzia delle Entrate 70/E del 18 dicembre 2007).
La norma
Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57* € pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 € e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 € annui.
*La norma stabilisce che le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontariamente sia in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi del predetto articolo 10 del TUIR, per un importo non superiore a 5.164,57 €.
Contributi versati - esempio -
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Contributi versati |
1.500 € |
2.500 € |
3.000 € |
3.000 € |
3.500 € |
Differenza rispetto al limite di 5.164,57 € |
3.664,57 € |
2.664,57 € |
2.164,57 € |
2.164,57 € |
1.664,57 € |
Plafond accumulato |
3.664,57 € |
6.329,14 € |
8493,71 € |
10.658,28 € |
12.322,85 € |
Al termine dei primi cinque anni (2011), il lavoratore ha accumulato un plafond pari a 12.322,85 €.
Utilizzo del plafond accumulato - esempio -
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Contributi versati |
6.000 € |
5.000 € |
6.000 € |
7.000 € |
7.500 € |
Utilizzo plafond oltre il limite di 5.164,57 € |
835,43 € |
0 |
835,43 € |
1.835,43 € |
2.335,43 € |
Plafond residuo |
11.487,42 € |
11.487,42 € |
10.651,99 € |
8.816,56 € |
6.481,13 € |
La norma risponde alla logica di incentivare l’iscrizione alla forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007.
Di fatto, si consente in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di 5.164,57 € nei primi cinque anni di partecipazione al fondo, di conservare l’importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.
In altri termini, la disposizione prevede una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di 5.164,57 € non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 20 marzo 2023