(Art. 12 decreto legge 21 marzo 2022, n.22)
L'esonero contributivo totale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (esonero a sostegno dell'occupazione giovanile) esteso successivamente anche ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, (dall'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) è ora esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.
In caso di assunzione di lavoratori in NASpI, i datori di lavoro che fruiscono dell'esonero contributivo totale non possono cumulare il beneficio previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92*.
*Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima i rapporti di collegamento o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 22 marzo 2022