Domenica, 22 Dicembre 2024

Contrattazione: Normative su lavoro a termine e in somministrazione

Viste le richieste di chiarimento pervenute alla Fiom nazionale, e per un comune orientamento nella contrattazione su “lavoro a termine e somministrazione” alla luce del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”; della Circolare n.17 31 ottobre 2018; dell'orientamento diffuso delle imprese e delle associazioni, riteniamo importante richiamare le pratiche contrattuali nella negoziazione di secondo livello della Fiom che sono state utili a implementare rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a contenere l'utilizzo delle altre tipologie contrattuali.

A fronte di una iniziativa contrattuale di imprese e associazioni, tesa a derogare al “Decreto Dignità” e al CCNL per le materie di competenza attraverso l'art. 8 d.l. n. 138\2011, convertito in l. 148\2011 “sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità” è utile rammentare che con l'ultimo congresso nazionale la Fiom ha confermato la scelta già compiuta di contrastare l'utilizzo dell'art. 8 e di chiederne l'abrogazione. Il presupposto che ha guidato questa decisione risiede nella indisponibilità alla contrattazione collettiva in pejus di diritti individuali in capo alla persona.

Per quel che concerne eventuali deroghe al CCNL, queste non sono nella disponibilità della Fiom nazionale o territoriale, ma sarebbero possibili dopo un confronto degli organismi nazionali competenti.

Nello specifico:

  • le causali con l'art. 19 del d.lgs. 81/2015 (il decreto delegato del Jobs Act sulle tipologie contrattuali, come modificato dal “Decreto Dignità”) non è riconosciuto dalla legge nessun rinvio alla contrattazione collettiva;

  • la durata massima (di 24 mesi) e il contingentamento (limiti percentuali di utilizzo in rapporto ai tempi indeterminati), l'art. 19 comma 2 prevede che i contratti collettivi possano definire limiti diversi;

  • la percentuale massima dei contratti a termine (20%) secondo l'art.23 può essere diversa per disposizione dei contratti collettivi;

  • le attività stagionali, che non prevedono la causale, sono quelle previste dal DPR del 1963 e non può la contrattazione stabilire “flussi stagionali” perché è il Ministero a definirne un eventuale elenco con un decreto.

Il d.lgs 81/2015 all'art.51 prevede la possibilità, attraverso un rimando alla contrattazione collettiva, di intervenire sui limiti di durata e contingentamento previsti dal “decreto dignità”.

Alla luce della normativa, del CCNL e della pratica contrattuale della Fiom sono necessarie alcune considerazioni conclusive, fermo restando le due decisioni già assunte dalla Fiom, di non procedere con deroghe attraverso l'art. 8 o deroghe al CCNL, è necessario utilizzare gli strumenti offerti dalla legge e dal contratto nazionale utili a rispondere a particolari situazioni di mercato. L'utilizzo dell'orario plurisettimanale, multiperiodale, il part-time verticale a tempo indeterminato, gli spazi negoziali demandati dalla legge alla contrattazione, la tipizzazione della causale dichiarata dall'azienda per giustificare il picco produttivo sono gli strumenti utili ad affrontare la situazione odierna senza pregiudicare la negoziazione futura e i diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori.

Negli ultimi mesi la questione “mercato del lavoro” è tornata centrale nella contrattazione dopo l'entrata in vigore del Decreto Dignità per la necessità delle imprese di garantirsi flessibilità e produttività a scapito del contratto a tempo indeterminato. E' necessario utilizzare lo spazio di negoziazione che si è determinato per introdurre percorsi di stabilizzazione anche attraverso bacini di prelazione, a tal proposito stiamo assistendo al proliferare di stabilizzazioni presso le agenzie e non presso l'azienda utilizzatrice, fenomeno che genera una divisione tra i lavoratori. L'obiettivo di raggiungere intese sul “mercato del lavoro” nel riconoscere le condizioni di settore e di mercato dovranno perseguire l'obiettivo della stabilizzazione presso l'impresa metalmeccanica.

L'ufficio sindacale della Fiom nazionale ha in corso un monitoraggio delle intese sulla materia, pertanto dove siano stati realizzati accordi chiediamo di inviare una copia, ed è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. L’indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni dell’ufficio sindacale nazionale è: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Ufficio sindacale Fiom-Cgil nazionale

Roma, 14 maggio 2019

 

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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