La legge di conversione del Dl 19/20224, approvata dalla Camera, ha riscritto una serie di norme tra cui la disposizione originaria che disciplina il trattamento economico del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto.
Viene ora previsto l’obbligo di applicare il CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’Assemblea della Camera dei Deputati ha dato il 18 aprile 2024 il primo via libera al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto PNRR (D.L. n. n. 19/2024), rispetto alle ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Alcune modifiche di particolare rilievo riguardano l’art. 29, che reca disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare.
Per quanto riguarda il trattamento economico del personale impiegato negli appalti è stata modificata la disposizione che disciplina il trattamento economico del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili.
La norma originaria prevedeva l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico (nonché normativo come specificato in sede referente) complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto.
A fronte della difficoltà di definire di volta in volta la zona di applicazione ed il contratto maggiormente applicato in tale zona, il nuovo comma 2 dell’art. 29 impone ora l’obbligo di applicare il CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
A seguito della modifica l’art. 29 del D.L. 19/2024 in esame assume il seguente tenore:
“1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.
Torna quindi la corretta applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015 secondo il quale per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 19 aprile 2024